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Fatture di acquisto: nuovi termini di registrazione

Tra le novità più importanti introdotte dal D.L. 50/2017 è relativa al termine di registrazione delle fatture. Come si sa, nel registro Iva degli acquisti devono essere annotate tutte le fatture di acquisto ricevute, nonché le bollette doganali riferite alle importazioni, relative a operazioni effettuate nell’esercizio di impresa, arte e professioni.


La normativa ora prevede che debbano essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
La modifica si è resa necessaria per adeguare l’adempimento dell’annotazione al mutato termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva assolta, che può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui lo stesso è sorto.
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto, per le operazioni di acquisto effettuate nel 2015 e nel 2016 per le quali il diritto alla detrazione, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora stato esercitato, trovano applicazione le vecchie disposizioni.
Ne deriva che il termine di detrazione/registrazione:
– per le fatture emesse nel 2016, è il 30 aprile 2019 e
– per le fatture emesse nel 2015, scade il 30 aprile 2018.
Le nuove norme hanno fatto sorgere alcuni problemi di interpretazione. Si pensi al caso in cui, in relazione a un acquisto effettuato nel dicembre 2017, la fattura sia pervenuta solo a gennaio 2018:
– il termine per la detrazione scadrebbe il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2017), mentre
– il termine per la registrazione scadrebbe il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione Iva del 2018).
Per superare l’incoerenza, ci si potrebbe appellare all’aspetto sostanziale della questione. In tal senso si dovrebbe ritenere che la detrazione sia esercitabile per tutte le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno, ancorché il documento sia stato ricevuto l’anno successivo e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Questo comporta che le  fatture d’acquisto pervenute (o anche emesse dai fornitori in via differita) l’anno successivo, ai fini della detrazione dell’imposta, devono essere retro-annotate.

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