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Immobili in comodato: si può chiedere il rimborso Iva sui lavori?

E’ possibile chiedere il rimborso dell’Iva assolta sulle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di proprietà altrui, detenuto in comodato?


L’amministrazione finanziaria ha più volte ribadito di no, perché vale sempre la condizione che siano beni, acquisiti o importati, ammortizzabili.
Secondo l’Agenzia delle entrate gli immobili concessi in uso o in comodato, non essendo ammortizzabili, non rientrano nella fattispecie. Le opere eseguite, infatti, non sono di proprietà del soggetto che le ha realizzate, giacché in base ai princìpi civilistici accedono ad un immobile di proprietà altrui. Di conseguenza, tali opere non possono essere iscritte nel bilancio come beni ammortizzabili propri del soggetto che le ha effettuate.
Giudizio ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui il rimborso si riferisce a beni strumentali e ammortizzabili: devono dunque ricorrere entrambe le condizioni «poiché un bene può essere strumentale senza essere ammortizzabile (è il caso del terreno rispetto all’opificio) e, viceversa può essere ammortizzabile pur non essendo strumentale (è il caso dei fabbricati civili posseduti dall’impresa)».
Discorso diverso per la detrazione. E’ detraibile infatti l’imposta assolta per i beni e servizi acquistati nell’esercizio dell’impresa, se utilizzati per realizzare operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione. Questo funziona a prescindere dall’ammortizzabilità del bene, perché ha rilevanza la sola destinazione potenziale impressa al bene stesso, da valutare in prospettiva, di modo che la stessa rimane “sospesa” fino a quando si verifica la destinazione effettiva del bene all’interno o meno della sfera giuridica dell’operatore.

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