Home » Manutenzioni, aliquota IVA al 10%

Manutenzioni, aliquota IVA al 10%

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa sono soggetti all’aliquota del 10%.
Come funziona? Come si applica?

Le prestazioni di servizi agevolabili sono quelle rese in base a un contratto d’appalto o d’opera. Sono invece escluse le prestazioni professionali e quelle rese in base a un contratto di subappalto.
Sono considerati fabbricati a prevalente destinazione abitativa:
– le unità immobiliari classate nella categoria A, con l’esclusione dell’A10, indipendentemente dall’utilizzo dell’immobile. Devono intendersi comprese anche le pertinenze dell’unità immobiliare abitativa;
– gli edifici che abbiano oltre il 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata. In tal caso l’agevolazione si estende anche alle parti comuni dell’edificio; diversamente, restano esclusi gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari non abitative.
L’aliquota del 10% si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati.
Tuttavia, laddove i beni impiegati siano significativi l’applicazione dell’aliquota ridotta trova una limitazione se il loro valore supera il 50% dell’intero corrispettivo. In particolare:
– se il valore dei beni significativi non supera il 50% del valore della prestazione, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore della prestazione, comprensivo della fornitura dei beni;
– se il valore dei beni significativi supera il 50% del valore della prestazione, su tali beni l’aliquota del 10% si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei beni significativi medesimi.
Quindi, se il costo complessivo dell’intervento è di 5.000 euro, di cui 2.000 euro per la prestazione lavorativa e 3.000 euro per il bene significativo, l’Iva al 10% si applica sull’intero valore del servizio (2.000), ma, con riferimento al bene, solo su 2.000, ovvero sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello del bene significativo (5.000 – 3.000 = 2.000).
La limitazione si applica solo in presenza dei beni significativi “interi”; non interessa, invece, eventuali pezzi singoli o parti di ricambio.
Cosa si intende per beni significativi? Ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, videocitofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie da bagno, impianti di sicurezza.
Nella fattura il prestatore deve indicare:
– il corrispettivo complessivo dell’operazione, comprensivo del valore dei beni significativi
– in maniera separata, il valore dei beni significativi.

Lascia un commento