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Prestazioni occasionali, nuove norme e nuovi dubbi

Abrogati i voucher, è pienamente in vigore la nuova disciplina “delle prestazioni occasionali. Libretto di famiglia. Contratto di prestazione occasionale”. Sono due i percorsi previsti: uno per le persone fisiche (il libretto di famiglia) e l’altro (il contratto di prestazione occasionale) “per gli altri utilizzatori”.


A quest’ultima opzione possono ricorrere gli enti non commerciali. L’utilizzo di queste prestazioni è legato ad una serie di adempimenti:
1. la preventiva registrazione sulla piattaforma INPS sia delle associazioni che dei prestatori;
2. la trasmissione almeno un’ora prima dell’effettuazione della prestazione dei dati anagrafici e identificativi del prestatore, del luogo, della data e dell’ora di inizio e di termine e dell’oggetto della prestazione;
3. la comunicazione del compenso previsto per la prestazione;
4. l’effettuazione del pagamento della prestazione all’INPS mediante F24. L’istituto provvederà poi a saldare il lavoratore.
In più per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi non potranno essere di importo superiore ai 5.000 euro.
La nuova disciplina ha sollevato tuttavia una serie di dubbi, riguardo sia al meccanismo diventato più complesso, sia alla compatibilità della struttura organizzativa delle associazioni. Per di più resta ambigua la definizione di “prestazioni di lavoro occasionali” rispetto a quelle che già sono normate come tali, vale a dire “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente”. Queste ultime, infatti, non prevedono alcuna formalità preventiva e sono soggette a ritenuta d’acconto del 20% e contributi previdenziali per importi superiori ai 50.000 euro. L’esatto contrario dei primi che invece sono esentati da imposizione fiscale ma assoggettati a contribuzione.
A questo si aggiungono le norme recenti del cosiddetto “jobs act del lavoro autonomo”, al cui art.15 si specifica che  “La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa”.
A questo proposito si tenga conto che dal 1° gennaio 2016 è stata estesa l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni con prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Quindi, in presenza di modalità di coordinamento “concordate” non scatterebbe la presunzione di applicazione delle norme di lavoro subordinato.
E’ dunque opportuno predisporre appositi contratti tra le parti per specificare “come”, con quali modalità, dovrà essere svolta la prestazione.

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