Home » Prestazioni occasionali, quali sanzioni?

Prestazioni occasionali, quali sanzioni?

  • di

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è di recente intervenuto sul tema delle sanzioni in caso di utilizzo delle prestazioni occasionali in violazione della normativa. Che cosa si prevede, dunque?


1) La trasformazione del rapporto in lavoro “a tempo pieno e indeterminato” nel caso sia superato, da parte di un datore di lavoro diverso da una Pubblica Amministrazione, il limite economico di 2.500 euro o comunque il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno (oppure di diverso limite previsto nel settore agricolo);
2) una sanzione pecuniaria da 500 a 2.500 euro “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione“. Per quali violazioni? La multa scatta se non si rispetta l’obbligo di comunicazione preventiva da parte di datori che non siano la P.A. o persone fisiche e famiglie o nel caso si sia ricorso al contratto di prestazione occasionale nonostante alle dipendenze ci fossero più di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
Si applica una sanzione “ridotta”  pari a 833,33 euro per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Vale a dire nel caso che la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli elementi richiesti o, ancora, questi elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato.
Un esempio: la prestazione occasionale giornaliera è stata svolta per un numero di ore superiore a quelle indicate nella comunicazione preventiva.
L’Ispettorato ha specificato, poi, la sanzione si quantifica in base al numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro occasionale, indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati nella singola giornata.

Quali sono dunque i limiti, i divieti e gli obblighi nelle prestazioni occasionali?

1) Limiti economici (riferiti ai compensi percepiti al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione):
Sono considerate prestazioni occasionali le attività che danno luogo in un anno civile:
– a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori di lavoro;
– a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno. Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui e la retribuzione oraria individuata dal CCNL.
2) Divieti
– Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
– Ulteriori divieti impediscono la stipula del contratto di prestazione occasionale:
> da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
> da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti previsti dalla normativa purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
> da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
> nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
3) Obblighi dell’utilizzatore
– di un contratto di prestazione occasionale: deve effettuare la comunicazione almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
– del Libretto di famiglia: deve comunicare i dati entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione.
Se la prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore) l’utilizzatore può effettuare la “revoca” della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento della prestazione.

Lascia un commento