La recente legge conosciuta come “jobs act autonomi” ha modificato la disciplina fiscale delle spese di formazione dei professionisti e lavoratori autonomi. Anche se prevede un tetto massimo di spesa, nella maggior parte dei casi consente, a partire dal 2017, la piena deduzione delle spese sostenute dai professionisti per i corsi di formazione, nonché per le trasferte correlate.
Finora infatti la deduzione delle spese di formazione era permessa fino a un massimo del 50% e quelle per le trasferte subivano una doppia misura (75% come spese di vitto e alloggio e 50% di formazione). Ora diventano interamente deducibili, nel limite di un plafond annuo pari ad € 10.000
Se si esercita la professione in forma associata, si intende moltiplicato per il numero degli associati .
La deducibilità integrale riguarda non solo le spese di iscrizione agli eventi formativi (indipendentemente dal fatto che questo risulti accreditato o meno dall’ordine professionale di appartenenza), ma anche le spese di viaggio e soggiorno sostenute in concomitanza di tali eventi. In questo caso, per la verifica del limite complessivo di € 10.000 devono concorrere anche le spese relative alla trasferta, sia per le spese di vitto e alloggio, quanto per quelle di viaggio. Il meccanimo per le trasferte vale anche quando la partecipazione è a titolo gratuito per il professionista.