Home » Versamenti al coniuge o ex: deducibili?

Versamenti al coniuge o ex: deducibili?

Tempi di denuncia dei redditi. In molti chiedono: sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge? Sì, secondo la legge, anche se residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Da un punto di vista fiscale l’assegno di mantenimento al coniuge rappresenta un onere deducibile per il soggetto che lo eroga e un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce.
Sono esclusi invece gli eventuali assegni erogati per il mantenimento dei figli: se la somma indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, si considera una quota del 50% del totale erogato, indipendentemente dal numero dei figli. Tale importo, inoltre, non costituisce un onere deducibile per il genitore che lo corrisponde.
Altre indicazioni in merito, da tener presente:
• non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato; non possono essere considerati oneri deducibili nemmeno le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento;
le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto;
gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti al dovuto che sono state versate in suo favore;
• non è deducibile l’assegno corrisposto al coniuge, come una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata;
• è deducibile anche il cosiddetto “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.
In tutti i casi è necessario conservare:
• la sentenza di separazione o divorzio per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo;
• i bonifici ovvero le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati nel 2016.

Lascia un commento