Le imprese avranno più tempo per beneficiare dell’agevolazione fiscale sui trasferimenti di immobili nell’ambito delle vendite giudiziarie.
La Legge di Bilancio 2017, infatti, ha prolungato la validità della norma agli atti emessi fino al 30 giugno e ha aumentato a 5 anni (invece dei 2 anni finora previsti) il periodo entro il quale va effettuato il “ri-trasferimento” dell’ immobile acquisito con imposizione indiretta agevolata.
Se non si realizza la condizione del “ri-trasferimento” entro i 5 anni, le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30% oltre agli interessi moratori.
L’agevolazione è stata introdotta l’anno scorso a favore delle imprese che acquistano immobili (sia abitativi che strumentali) nell’ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione. Tali atti, secondo la nuova formulazione della norma, sono assoggettati “alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni”. Pertanto, la sola condizione prevista ai fini del beneficio è che l’acquirente si impegni, dichiarandolo in atto, a ri-trasferire l’immobile acquistato all’asta giudiziaria entro 5 anni.
La stessa agevolazione (imposte di registro, ipo-catastali in misura “fissa”) è applicabile anche ai soggetti che “non svolgono attività d’impresa” purché in capo all’acquirente dell’immobile all’asta ricorrano le condizioni previste per la “prima casa”.
Restano ferme le ordinarie disposizioni previste in caso di false dichiarazioni nell’atto di acquisto o di rivendita nei 5 anni a partire dalla data dell’atto previste per la decadenza dall’agevolazione “prima casa”.
Anche per tale fattispecie, la legge di Bilancio 2017 ha esteso al 30 giugno 2017 il periodo entro cui è possibile beneficiare dell’imposizione indiretta agevolata, mentre non opera la condizione del “ri-trasferimento” entro il quinquennio in quanto concernente le sole vendite a favore di imprese.