Dal 30 marzo scattano le novità per i contratti di locazione concordati a cominciare dall’estensione della formula “3+2” a tutti i comuni, anche piccoli.
Le novità
1) per stipulare un contratto concordato non c’è più l’obbligo dell’assistenza delle organizzazioni di proprietari e inquilini.
2) i contratti “3+2” possono essere stipulati per le abitazioni ubicate in tutti i comuni, non sono più riservati ai soli centri urbani ad «alta tensione abitativa».
Gli adeguamenti del canone, salvo che il locatore opti per la cedolare secca, non potranno essere superiori al 75% della variazione dell’indice ISTAT.
3) contratti “transitori”: non superano i 18 mesi e possono essere stipulati in tutti i comuni. In questo caso deve essere specificato il motivo della transitorietà, da provare (se la durata supera i 30 giorni) con apposita documentazione;
4) contratti fino a 30 giorni: affitto e ripartizione degli oneri accessori sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
5) contratti per studenti universitari: possono riguardare immobili siti nei Comuni sede di università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea in un comune diverso da quello di residenza. Possono avere durata da 6 mesi a 3 anni, rinnovabili salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre 3 mesi prima.
Agevolazioni fiscali
1) il reddito imponibile dei fabbricati locati è ridotto del 30%,
2) se si sceglie la cedolare secca:
– l’aliquota è ulteriormente ridotta al 10% in presenza di contratti relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad “alta tensione abitativa”;
– la cedolare sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, sulla risoluzione e sulle proroghe.
Detrazioni fiscali
1) Ai soggetti titolari di contratti di locazione relativi ad abitazione principale, stipulati o rinnovati, spetta una detrazione pari a:
– € 495,80, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
– € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
2) Ulteriore detrazione riguarda:
– i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
– i giovani dai 20 ai 30 anni, che stipulano un contratto da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro a cui sono stati affidati.
In tali casi, spetta una detrazione, per i primi 3 anni pari a:
– € 991,60, se il reddito complessivo non supera € 15.493,71;
– € 495,80, se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41.
Le suddette detrazioni da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.
3) con i contratti a canone concordato, a prescindere dal luogo di ubicazione, ai fini Imu/Tasi l’imposta è determinata applicando riduzione al 75%.