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Attività dentro la UE: scadenze elenchi Intrastat

Il prossimo 26 aprile è prevista la scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat concernenti gli acquisti e le cessioni all’interno della Ue di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato Ue, riferiti al primo trimestre ovvero al mese di marzo dell’anno 2017.


L’annunciata soppressione degli elenchi intrastat è stata infatti rinviata al 31 dicembre. Da qui l’obbligo per tutto il 2017 a presentare gli elenchi acquisti (modelli INTRA-2) mensili e trimestrali di beni e servizi, nel rispetto delle consuete modalità e termini di presentazione.
La presentazione dei modelli è infatti trimestrale per i soggetti che, per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) e nei quattro trimestri precedenti a quello di riferimento, hanno effettuato acquisti/cessioni intra-Ue di beni ovvero ricevuto/reso prestazioni di servizi intra-Ue per un ammontare non superiore a 50.000 euro, mentre è mensile negli altri casi.
Cosa succede se non si rispetta questo obbligo di legge? Le sanzioni riguardano sia l’omessa presentazione degli elenchi riepilogativi, sia la loro compilazione incompleta, inesatta o irregolare.
La sanzione varia da 500 a 1.000 euro per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. Non sono, invece, sanzionate la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, purché ciò avvenga spontaneamente o, comunque, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dei competenti uffici doganali.
Tuttavia, per sanare le violazioni in esame è possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso:
• entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dell’elenco riepilogativo: la sanzione da applicare è pari a 1/9 del minimo, ovvero € 55,56;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa: la sanzione da applicare è pari a 1/8 del minimo, ovvero € 62,50;
• entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/7 del minimo, ovvero € 71,42;
• oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa Iva all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: la sanzione è pari a 1/6 del minimo, ovvero € 83,33.

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