Proviamo a delineare un breve vademecum su come funziona questa agevolazione confermata ed estesa nell’ultima legge di Bilancio.

Prima di tutto il periodo previsto dalla legge: per poter usufruire del super-ammortamento gli investimenti devono essere effettuati fino al 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la fine di quest’anno il relativo ordine risulti accettato dal venditore o sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Queste due condizioni devono verificarsi entrambe, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, nel caso di investimenti effettuati tra gennaio e giugno 2018.
Cosa significa effettuati? Per considerare acquisito un bene, secondo il principio di competenza, la spesa dev’essere sostenuta alla data di consegna o spedizione; nel caso sia diversa e successiva, vale la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Nel caso invece di leasing, il momento di effettuazione dell’investimento coincide con la data in cui viene consegnato il bene: nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui trattasi, diventa rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo e non il momento del riscatto.
Sono quattro tipi di investimenti che rientrano nella possibilità di super-ammortamento:
– la progettazione dell’investimento;
– i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
– la mano d’opera diretta;
– gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
– i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, ecc.).
L’agevolazione spetta anche per i beni realizzati in economia, i cui lavori siano iniziati nel corso del periodo agevolato o comunque iniziati o sospesi in esercizi precedenti ma limitatamente ai costi sostenuti in tale arco temporale.
Se invece si utilizza un contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione oppure, in caso di stato di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera o porzione di essa, risulta verificata e accettata dal committente: in quest’ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base al SAL.