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IMU: no agevolazioni ai coadiuvanti dei fondi agricoli

Terreni edificabili destinati a finalità agricole possono usufruire delle agevolazioni previste per i fondi non edificabili quando ricorrano insieme due condizioni: che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola e vengano utilizzati a coltivazione.

I requisiti devono essere provati a cura del coltivatore diretto e/o Iap
Viene così escluso dai benefici quel proprietario coadiuvante di un’impresa che conduce il fondo stesso in forza di un contratto di locazione.
E’ questa precisazione uscita qualche giorno fa da una sentenza della Corte di Cassazione. Questione peraltro già sollevata dall’Anci nei confronti del Ministero dell’Economia, che aveva allargato la maglie delle esenzioni.
La conseguenza più importante è che quei terreni non sconteranno più l’IMU.
Altro discorso è, ad esempio l’estensione dell’agevolazione nell’ipotesi di affitto del terreno, posseduto da uno Iap o coltivatore diretto a una società di cui lo stesso è socio, poiché in questo caso soccorre il dato letterale delle norme stesse che riconoscono il mantenimento delle agevolazioni.
O ancora l’ipotesi di comproprietà del fondo ed esercizio effettivo dell’attività da parte solo di alcuni dei comproprietari.
In tale circostanza la Corte ha riconosciuto che «il riconoscimento dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali»

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