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Definizione agevolata: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Per sbloccare la quantità di contenziosi tributari fermi in Agenzia delle Entrate, si può accedere alla cosiddetta “definizione agevolata”. Di che si tratta? E cosa pagare per chiudere la controversia?


E’ un procedimento che si attiva con apposita domanda del soggetto interessato, per controversie il cui ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 e pendenti in qualunque grado di giudizio, anche quello in Cassazione.
Si tratta di controversie che possono essere definite con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, esclusi gli interessi di mora e le sanzioni collegate al tributo.
L’agenzia delle entrate ha inoltre chiarito qualche giorno fa cosa si intenda per “scomputo delle sanzioni dagli importi dovuti, qualora fossero state già versate per effetto della riscossione in pendenza di giudizio”, su cui erano sorti conflitti di interpretazione.
L’Agenzia ha deciso infatti che dagli importi dovuti possono essere scomputati “tutti quelli già pagati” a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi ed indennità di mora che spettano all’Agenzia delle Entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire, esclusi solo gli importi di spettanza dell’Agente della riscossione.
Inoltre, se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi pendenti risultano maggiori o uguali all’importo dovuto per la definizione della lite, per completare l’iter non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.
In ogni caso, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all’importo dovuto per la definizione della lite, non spetta il rimborso della differenza, che resta sempre escluso.

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