Il contribuente che, per effetto della successione, diviene pieno proprietario di tre immobili, in precedenza posseduti in comproprietà con il coniuge defunto, può fruire delle agevolazioni “prima casa” in relazione all’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Lo ha chiarito ieri l’Agenzia delle Entrate in riferimento a un caso di questo tipo.
La norma prevede l’applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione «non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario, ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione».
La risoluzione di ieri, dopo aver precisato che:
– la nozione di abitazione non di lusso deve essere riferita alle case di abitazione diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– per poter beneficiare dell’agevolazione, l’interessato, all’apertura della successione, deve dichiarare:
– di avere la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile da acquistare o di volerla stabilire entro diciotto mesi dall’acquisto;
– di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
– di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
L’agenzia ha confermato che il coniuge superstite può fruire delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto delle quote di uno dei tre immobili.
Con la morte del coniuge infatti il regime di comunione viene meno. E per effetto della successione, la coniuge superstite diventa proprietaria esclusiva; difatti, la dichiarazione che deve essere resa dalla contribuente deve essere riferita ad immobili diversi da quelli che vengono acquistati con la successione.
Poiché l’agevolazione in questione può essere applicata soltanto per una unità immobiliare, viene specificato che per le due rimanenti abitazioni pervenute con la stessa successione sono, invece, dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1% del valore dell’immobile.