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Bonus verde: lavori in giardino, detrazione d’imposta

Una detrazione d’imposta del 36%: è l’agevolazione fiscale conosciuta come “bonus verde” per tutte le spese sostenute durante il 2018 che abbiano a che fare con la sistemazione del verde di casa. Ma cosa riguarda e come funziona?

Le spese devono riferirsi a due tipi di interventi:
1) Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti o di singole unità immobiliari esistenti, comprese pertinenze o recinzioni;
2) Realizzazione di impianti di irrigazione o di pozzi (nel giardino di pertinenza dell’edificio o dell’unità immobiliare) e di coperture a verde e giardini pensili (sui terrazzi o lastrici solari).
La norma si riferisce a interventi straordinari di sistemazione a verde. In pratica questo dovrebbe significare il fatto di realizzazione ex-novo un intero giardino oppure un rifacimento importante del verde esistente.
Per poter utilizzare la detrazione è necessario che gli interventi vengano effettuati in un immobile ad uso abitativo e tra le spese sono comprese quelle per progettazione e manutenzione. Tutte devono essere pagate con sistemi tracciabili (bonifico e la carta di credito/bancomat, ma anche l’assegno bancario, postale o circolare non trasferibile).
Il bonus fiscale massimo risulta pari a 1.800 euro. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Quindi, la detrazione massima per ciascun anno è pari a 180 euro;
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In questo caso il bonus spetta al singolo condominio nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la quota stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2018.
Valgono anche per il bonus verde alcune regole fiscali:
• se l’intervento è realizzato in un edificio residenziale usato promiscuamente anche per attività di arti o professioni o commerciali, la detrazione è ridotta al 50%;
• la detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ridotte nella misura del 50%;
• in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale è stato realizzato l’intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

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