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Controversie per tributi: i benefici del reclamo e della mediazione

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro il contribuente è tenuto ad esperire il procedimento di reclamo o mediazione: recentemente questa possibilità è stata estesa a tutti gli atti di Enti impositori, Agenti della riscossione e soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, nonché di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni.


Inoltre, per gli atti notificati a partire dal 1 gennaio 2018 il valore delle controversie per cui accedere al reclamo o mediazione, sale da 20 mila a 50 mila euro.
Il reclamo/ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto e non prima di 90 giorni dalla richiesta di rimborso del contribuente.
A quel punto si apre una fase amministrativa della durata di 90 giorni durante la quale le attività di riscossione delle somme dovute sono sospese.
Cosa succede a quel punto?
1) In caso di accoglimento parziale del reclamo, previa rinuncia al deposito del ricorso con riguardo ai motivi non accolti, il contribuente è rimesso in termini per ottenere eventualmente la riduzione delle sanzioni;
2) in caso di accoglimento totale del reclamo, il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni amministrative nella misura del 35 % del minimo previsto dalla legge.
Non sono dovuti sanzioni ed interessi per le somme relative a contributi previdenziali ed assistenziali.
Nel caso di mediazione, l’iter si conclude:
1) per le controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o esattivo, con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, delle somme dovute, ovvero della prima rata;
2) per le controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme al contribuente, con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute, i termini e le modalità di pagamento.
Ci sono invece delle controversie che rimangono comunque escluse. Quali?
Si tratta delle controversie di valore indeterminabile, fatta eccezione per quelle aventi ad oggetto gli atti catastali concernenti, tra l’altro, il classamento dei terreni, la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale, nonché gli atti diretti al recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili dagli Organismi europei.
Esclusi dalla mediazione ma non dal reclamo, sono gli atti in materia di contezioso doganale che hanno per oggetto tributi costituiti da cosiddette risorse “proprie tradizionali”, ad esempio, i dazi doganali.

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