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Delibera Coni: conseguenze fiscali per le società sportive

Nella sua recente delibera n. 1568 del 14 febbraio 2017 il Consiglio Nazionale del Coni ha individuato una serie di attività sportive per le quali sono previste agevolazioni fiscali. La deliberazione avrà delle conseguenze in molte società sportive.
Ad esempio una società dilettantistica che svolga solo attività non riconosciute dal Coni, o ne fa alcune riconosciute e altre no, non potrà più avvalersi delle agevolazioni fiscali previste in favore delle associazioni e, pertanto, sarà trattata come un ente commerciale (essendo a tal fine irrilevante l’eventuale clausola di non lucratività) soggetto alla disciplina generale del reddito di impresa e dell’imposta sul valore aggiunto. Allo stesso modo perderà ogni diritto a riconoscere per tutti i collaboratori i compensi di cui all’articolo 67, primo comma, lettera m), del Tuir.
Anche nel caso di una società sportiva di capitali, che pratichi sia attività comprese che non, la situazione si può complicare perché:
– perde la possibilità di agevolazione ai fini Imu e Tasi (se finora ne godeva) essendo l’impianto destinato a tutte le attività sportive;
– perde la possibilità per le attività non più sportive, della defiscalizzazione delle quote di frequenza (agevolazione che, invece, potrebbero mantenere le associazioni sportive che fossero anche iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale) e ovviamente, non potranno più riconoscere compensi sportivi agli istruttori per quelle attività oggi escluse;
– corre il rischio di vedersi applicare a tali prestazioni “non più sportive” la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione;
– non concorrono alla formazione del reddito i contributi per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Pertanto, in caso di gestioni di impianti pubblici da parte di società di capitali sportive, l’eventuale contributo posto a carico dell’amministrazione proprietaria sarà soggetto sia ad Iva che ad imposizione diretta. E’ il caso frequente di palestre che fanno sottoscrivere abbonamenti a tempo che consentono di partecipare a tutte le attività svolte dalle società sportive, sia quelle che alla luce della delibera Coni rimangono tali che quelle che non ne sono state ricomprese. In questo caso il costo dell’abbonamento, ricomprendendo sia attività sportive che non, risulterebbe attratto nel reddito di impresa, essendo a questo punto irrilevante la circostanza che l’iscritto sia un tesserato alla Federazione o all’ente di promozione sportiva.

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