Capita spesso che ci venga chiesto se si può aver diritto alla detrazione dei canoni di locazione pur beneficiando del cosiddetto “Contributo fondo affitti”. La risposta è no: non è compatibile con quel contributo, né con qualunque altro simile.
La legge riconosce infatti la possibilità di avere una detrazione d’imposta se si è titolari di un contratto di locazione per una casa usata come abitazione principale.
La detrazione è “forfetaria”, riconosciuta a prescindere dalla durata del contratto e graduata in base all’ammontare del reddito complessivo.
Non variando in base all’affitto, dipende invece dagli scaglioni di reddito, dal tipo di contratto (se libero o concordato) e dall’età del titolare.
L’agevolazione fiscale non è vincolata al requisito della residenza anagrafica ma è sufficiente l’autocertificazione del domicilio e dell’effettivo utilizzo dell’immobile. L’agenzia delle entrate ha specificato che per “abitazione principale” si intende “quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
E’ sempre l’Agenzia a precisare che la detrazione non è comulabile con il “Contributo fondo affitti” , né con qualunque altro contributo che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione