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Detrazione affitto non cumulabile con altri contributi

Capita spesso che ci venga chiesto se si può aver diritto alla detrazione dei canoni di locazione pur beneficiando del cosiddetto “Contributo fondo affitti”. La risposta è no: non è compatibile con quel contributo, né con qualunque altro simile.
La legge riconosce infatti la possibilità di avere una detrazione d’imposta se si è titolari di un contratto di locazione per una casa usata come abitazione principale.
La detrazione è “forfetaria”, riconosciuta a prescindere dalla durata del contratto e graduata in base all’ammontare del reddito complessivo.
Non variando in base all’affitto, dipende invece dagli scaglioni di reddito, dal tipo di contratto (se libero o concordato) e dall’età del titolare.
L’agevolazione fiscale non è vincolata al requisito della residenza anagrafica ma è sufficiente l’autocertificazione del domicilio e dell’effettivo utilizzo dell’immobile. L’agenzia delle entrate ha specificato che per “abitazione principale” si intende “quella in cui il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente”.
E’ sempre l’Agenzia a precisare che la detrazione non è comulabile con il “Contributo fondo affitti” , né con qualunque altro contributo che solleva il contribuente dal carico del canone di locazione

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