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Detrazione IVA abbreviata: gli svantaggi per le imprese

Dallo scorso 24 aprile, quando è entrata in vigore la cosiddetta Manovra correttiva di bilancio, il diritto alla detrazione Iva si può esercitare al più tardi entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto in questione è sorto.


In altre parole questo significa che il periodo utile per il recupero dell’Iva è stato ridotto di ben due anni. Peraltro, non è stata prevista alcuna disposizione transitoria per le operazioni effettuate lo scorso anno, con la conseguenza che l’Iva degli acquisti 2016 non detratta entro il 28 febbraio 2017 – termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017 –, o comunque entro l’entrata in vigore della Manovra correttiva, finirebbe per essere considerata perduta.
L’intervento dunque crea non pochi dubbi e sono attese modifiche già in sede di conversione del decreto. Per di più potrebbe anche condizionare la scelta di convenienza del regime per cassa che anche il nostro Studio sta seguendo con attenzione per i propri clienti.
Il riferimento infatti è ai soggetti che, ai fini contabili, hanno scelto di utilizzare i registri Iva anche ai fini dell’Irpef, “liberandosi” dell’obbligo di annotarvi gli incassi e pagamenti. Per queste imprese opera una presunzione assoluta secondo cui:
– i costi si considerano pagati – quindi deducibili – al momento della registrazione del documento contabile;
– i ricavi si considerano incassati – quindi imponibili – al momento della registrazione delle fatture di vendita.
In entrambi i casi, ai fini della concorrenza del componente al reddito, non rileva il momento in cui si verifica l’effettivo movimento finanziario.
Se prima della modifica del termine per la detrazione dell’Iva l’impresa godeva di un’ampia discrezione sotto il profilo temporale nell’imputazione dei costi, oggi non è più così.
Ad esempio, un’impresa in regime per cassa che ha optato per tenere i soli registri Iva anche ai fini del calcolo del reddito Irpef e acquista un bene nel 2017 puntualmente fatturato, può sì decidere di rimandare la deduzione del costo ma al massimo al prossimo anno, dovendo registrare la fattura di acquisto, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2017) per non perdere il diritto a detrarsi l’Iva pagata al fornitore.

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