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Il fisco di fronte a un conferimento d’azienda

Cosa comporta dal punto di vista fiscale un conferimento d’azienda?
Le norme prevedono un regime ordinario, quello della neutralità fiscale: l’operazione di conferimento non comporta cioè il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze. Oppure si può optare per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio relativi all’azienda ricevuta, dietro versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap. E’ il regime opzionale.

Quando farla per il fisco?
L’opzione dev’essere esercitata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo di imposta durante il quale è avvenuta l’operazione oppure nel periodo di imposta successivo.
Cosa comporta?
L’opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell’imposta sostitutiva dovuta, con le seguenti aliquote:
• 12% sulla parte dei maggiori valori assoggettati a tassazione entro i 5 milioni di euro;
• 14% sulla parte che eccede 5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
• 16% sulla parte superiore a 10 milioni di euro.
L’imposta va versata in tre rate annuali :
• la prima rata, pari al 30%, va versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell’Irap relative al periodo di imposta in cui è avvenuta l’operazione straordinaria o a quello successivo, in caso di opzione ritardata (fatto salvo il differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%);
• alla seconda rata, pari al 40%, e alla terza, pari al 30%, si applicano gli interessi nella misura del 2,5%, e vanno versate entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito e dell’Irap dei periodi di imposta successivi a quelli di esercizio dell’operazione.
Scegliere il regime opzionale dell’imposta sostitutiva permette al conferitario il riconoscimento dei maggiori valori, ai fini dell’ammortamento, a partire dal periodo di imposta successivo a quello dell’opzione.
Il mantenimento di tale agevolazione richiede infine che i beni affrancati siano mantenuti per almeno i quattro periodi di imposta successivi, pena la riduzione del costo fiscale riconosciuto con l’affrancamento.

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