Scommettere sull’innovazione è vincente. E pure conveniente. Prendete l’energia. Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche, alle quali risulta applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.

I vostri consulenti fiscali vi spiegheranno anche che l’agevolazione è esclusa, invece, per la componente immobiliare, ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni. E’ esclusa anche per le torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche.
La norma sul super ammortamento consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, escludendo dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono già previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. La componente immobiliare infatti è soggetto a un coefficiente del 4%.
Per quanto riguarda invece le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche, non possono essere considerate “beni immobili” ai fini dell’aliquota di ammortamento. A queste componenti risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista per i beni mobili.