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Imprese e PA: lo Split Payment e la fatturazione elettronica

Lo split payment è il nuovo criterio di liquidazione IVA, basato sul meccanismo dei “pagamenti divisi”, che caratterizza i rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione nel triennio 2015-2017.
Dal 2017 è esteso ai rapporti tra professionisti soggetti a ritenuta d’acconto e P.A. Naturalmente in Studio viene garantita l’assistenza alle imprese interessate. Qui trovate un breve guida.

ph. Justin Hamilton

Soggetti obbligati
Il D.M. del 13 luglio 2017, pubblicato nella giornata di ieri sul sito internet del Ministro dell’economia e delle finanze e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce che la disciplina sullo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni cui è destinata la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.
Pertanto, occorre far riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, senza considerare i soggetti classificati nella categoria dei “Gestori di pubblici servizi”.
Rientrano nell’ambito della scissione dei pagamenti:
• i soggetti indicati ai fini statistici nell’elenco contenuto nel comunicato dell’ISTAT che viene pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno;
• le Autorità indipendenti;
• in ogni caso, i soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001: le Amministrazioni dello Stato, le aziende e le Amministrazioni a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le Camere di commercio, eccetera, nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, anche il CONI;
• le Amministrazioni autonome.
Per quanto riguarda le società controllate dal settore pubblico e le società quotate incluse nell’indice FTSE MIB viene stabilito che il Dipartimento delle finanze del MEF provvederà alla pubblicazione – entro il 15 novembre di ogni anno con effetto per l’anno successivo – dell’elenco definitivo delle società soggette allo split.
Relativamente alle società, il Dipartimento delle finanze ha reso noto di aver provveduto a revisionare gli elenchi numero 2, 3 e 4, pubblicati nei giorni scorsi, eliminando le seguenti tipologie di soggetti:
• le società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica Amministrazione;
• le società controllate da quelle di cui al punto precedente;
• le società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
• gli enti pubblici economici e le fondazioni, dato che non rivestono forma societaria.
È stato ancherevisionato l’elenco numero 5, relativo alle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.
I nuovi elenchi sono, quindi, disponibili sul sito del MEF.

Come funziona?
Occorre, innanzitutto, scindere l’operazione in due parti: nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della Pubblica Amministrazione considerato. Successivamente, l’ente di P.A. si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.

Operazioni escluse
Lo split payment non si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. relative ai seguenti casi:
• operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA;
• cessioni di beni e alle prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge);
• prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto.
In questi casi la norma ha fatto prevalere il meccanismo del reverse charge su quello dello split payment: qualora ricorrano le condizioni previste per l’applicazione del meccanismo di inversione contabile o reverse charge IVA, questo dovrà essere applicato in luogo dello split payment.

 

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