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Le novità previste dalla manovrina

Quali sono le novità del Decreto entrato in vigore il 24 aprile, la cosiddetta “Manovra correttiva”?


Qui una breve sintesi. Più in dettaglio, lo Studio può seguire ogni esigenza:
− l’estensione dall’1.7.2017 dello split payment ai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017;
− la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito: è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione al secondo anno);
− il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000. E’ previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente;
− l’applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online. Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate;
−  una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017. La variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.
la definizione agevolata delle liti pendenti al 31.12.2016. La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.
− l’istituzione della Zona franca urbana “Sisma Centro Italia”;
− l’eliminazione dall’agevolazione “Patent box” dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa;
− l’introduzione del regime fiscale applicabile alle riserve IRI in caso di uscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell’attività:  le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore o dei collaboratori o dei soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.

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