Quali sono le novità del Decreto entrato in vigore il 24 aprile, la cosiddetta “Manovra correttiva”?
Qui una breve sintesi. Più in dettaglio, lo Studio può seguire ogni esigenza:
− l’estensione dall’1.7.2017 dello split payment ai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Consiglio UE ha autorizzato lo split payment fino al 31.12.2017;
− la riduzione del termine per l’esercizio della detrazione dell’IVA a credito: è anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto (in precedenza il termine era individuato nella dichiarazione al secondo anno);
− il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000. E’ previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente;
− l’applicazione della cedolare secca del 21% alle locazioni brevi. Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online. Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate;
− una nuova modalità di determinazione della base ACE dal 2017. La variazione in aumento del capitale proprio è calcolata con riferimento all’incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente anziché a quello in corso al 31.12.2010.
− la definizione agevolata delle liti pendenti al 31.12.2016. La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno successivo alla notifica dell’atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora. In presenza di una controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione richiede il pagamento del 40% degli importi in contestazione.
− l’istituzione della Zona franca urbana “Sisma Centro Italia”;
− l’eliminazione dall’agevolazione “Patent box” dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa;
− l’introduzione del regime fiscale applicabile alle riserve IRI in caso di uscita dal regime, anche a seguito di cessazione dell’attività: le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d’imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell’imprenditore o dei collaboratori o dei soci. In tal caso è riconosciuto un credito d’imposta pari al 24%.