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Professionisti, nuovi obblighi su assicurazione e preventivi

Novità per i professionisti sono previsti dalla nuova legge sulla concorrenza. In particolare, dal 29 agosto, sono obbligatorie tre disposizioni:
– la  copertura assicurativa;
– il preventivo del compenso in forma scritta
– l’informazione dei titoli posseduti

Copertura assicurativa
Si tratta dell’obbligo da parte del professionista di avere una copertura assicurativa relativi ai possibili danni conseguenti all’esercizio della professione. Si ricorda che sono integralmente deducibili le spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo
Cosa prevedono le nuove norme? Fatta salva la libertà contrattuale delle parti, la legge prevede che l’assicurazione contenga un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro 10 giorni successivi e relative a fatti illeciti verificatisi nel periodo di operatività della copertura assicurativa. Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative già in corso di validità al 29.8.2017 consentendo su richiesta del contraente la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere.

Obbligo del preventivo
Il compenso per la prestazione professionale deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le forme previste dall’ordinamento.
Il professionista è tenuto a comunicare al cliente, in forma scritta o digitale:
– il grado di complessità dell’incarico
– gli estremi della polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività
– gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione
– il preventivo di massima del compenso richiesto per svolgere la prestazione: deve comprendere spese, oneri, contributi e tutti i costi per le singole prestazioni (ad esempio l’addebito del contributo della Cassa previdenziale / Gestione Separata INPS, l’aliquota IVA applicabile, così come oneri amministrativi o tributi per le pratiche). Inoltre, dovranno essere riportate le modalità di rimborso, se previste, per le trasferte del professionista.
Anche se la norma non prevede alcuna “conseguenza”, il mancato preventivo potrebbe dare origine a contestazioni dell’importo e possibili contenziosi in merito al compenso.
Da sottolineare che per gli avvocati è necessaria la predisposizione di un preventivo di massima in forma scritta anche in assenza di una espressa richiesta del cliente.

Informazione sui titoli posseduti
E’ inoltre stabilito l’obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti in Ordini o Collegi al fine di garantire massima trasparenza verso gli utenti.
La norma in esame non indica, tuttavia, quando tale obbligo debba essere assolto (ad esempio, al primo rapporto con il cliente oppure nel momento del conferimento dell’incarico).
Il professionista ha la possibilità di pubblicizzare:
-l’ attività professionale;
-le specializzazioni e i titoli professionali posseduti;
– la struttura dello studio;
– i compensi delle prestazioni.
Tutte le informazioni possono essere rese con ogni mezzo, pur nel rispetto dell’obbligo di verità, trasparenza e correttezza. Non possono risultare equivoche o ingannevoli o denigratorie.

 

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