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Riqualificazione energetica degli edifici: come usare le detrazioni

ph. Cosmin Paduraru

Le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici sono detraibili ai fini Irpef. Quali spese? E quanto sono detraibili? Proviamo a ricostruire le novità e i vantaggi fiscali in 5 punti.

1) E’ prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione pari al 65% (in 5 quote annuali),
2) La detrazione è ridotta al 50% in alcuni particolari casi:
– interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
– schermature solari
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A
– impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
3) E’ prevista una detrazione maggiore per interventi sulle parti comuni dei condomini, la cui spesa non superi i € 40.000 moltiplicato per il numero delle unità che compongono il condominio:
– del 70% e fino al 31/12/2021 per gli interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
– del 75% e fino al 31/12/2021 per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che permettono di conseguire almeno la qualità media di cui al decreto Mise 26 giugno 2015;
4) Per gli interventi sugli edifici ubicati nelle zone sismiche 1,2 e 3, se gli interventi riguardano sia la riduzione del rischio sismico sia la riqualificazione energetica, spetta una detrazione più elevata:
– all’80% se gli interventi determino il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
– all’85% se gli interventi determino il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Questa detrazione dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo su un totale non superiore ad € 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
5) E’ estesa la detrazione per interventi non legate esclusivamente alle parti comuni (per le quali si ha diritto alla detrazione maggiorata del 70-75%), ma anche per altre tipologie di intervento di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013. Questo riguarda anche:
– gli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
– gli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013;
– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa .

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