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Terzo settore: cosa cambia con il nuovo Codice?

A seguito della recente riforma della normativa sul terzo settore, è previsto un apposito registro cui gli enti e le associazioni possono iscriversi. In questo caso il Codice del Terzo Settore prevede una serie di obblighi da rispettare.


Innanzitutto bisognerà mettere mano agli Atti Statutari degli enti già cosituiti. L’atto costitutivo debe infatti indicare obbligatoriamente una serie di clausole: l’assenza di scopo di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente, i diritti e gli obblighi degli associati, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura  secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.
Gli enti che si riconoscono nel terzo settore dovranno integrare nella loro denominazione sociale l’acronimo ETS, così come le organizzazione di volontariato dovranno indicare ODV e le associazioni di promozione sociale APS: tutti gli acronimi si dovranno usare esplicitamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Inoltre, l’assemblea delle associazioni, riconosciute o non, del terzo settore dovrà, necessariamente, tra le altre, avere competenza (e quindi se ne dovrà disciplinare le procedure) sulla revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se e ove nominato, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla possibilità di promuovere un’azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione.
Incerta ancora appare la norma sull’esenzione dall’imposta di registro alle modifiche statutarie apportate e da registrare.
Vengono poi introdotti numerosi adempimenti formali, inediti per questo tipo di realtà:
– dovrà essere redatto un bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d’affari, conforme alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore.Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
– in presenza di ricavi superiori ai centomila euro si dovranno pubblicare nel sito internet della associazione “gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati”.
– dovrà essere tenuto “un apposito registro” in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
-è obbligatoria la tenuta dei libri sociali, ovvero il libro degli associati, quello per i verbali delle assemblee, quello per le deliberazioni dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo.Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali “secondo le modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

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