Home » Violazioni del reverse charge, sanzioni soft e principio di corresponsabilità

Violazioni del reverse charge, sanzioni soft e principio di corresponsabilità

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti che si sono resi “definitivi” anteriormente al 1° gennaio 2016. La riforma ha provato a marcare più a fondo al principio di proporzionalità e di colpire in modo più lieve gli errori e in modo più grave le frodi. Lo Studio Menin vi può seguire in ogni operazione, qui trovate una breve guida.


In particolare vengono affrontati nei casi di:
1) “irregolare assolvimento” dell’imposta: quando l’operazione doveva essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ma l’imposta è stata assolta in via ordinaria; oppure: l’operazione doveva essere assoggettata al regime ordinario, ma l’imposta è stata assolta in reverse charge.
2) errata applicazione del reverse charge ad operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad imposta o inesistenti, disponendo la neutralizzazione degli effetti fiscali ai fini Iva e prevedendo la sanzione compresa tra il 5 e il 10% dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) solo nei casi di operazioni inesistenti.
Nei di casi di irregolare assolvimento dell’Iva, occorre tener presente che:
• non occorre regolarizzare l’operazione;
• è fatto salvo il diritto alla detrazione;
• la violazione è punita con una sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro. La sanzione proporzionale torna applicabile solo quando l’irregolarità è stata determinata da una finalità di evasione o frode di cui è provata la consapevolezza;
il fornitore e l’acquirente sono responsabili in solido per il pagamento della sanzione fissa.
Viene chiarito a questo proposito che la sanzione fissa è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore committente (e non più per ogni singola fattura).
Le disposizioni più leggere contenute nelle nuove norme si applicano solo alle ipotesi “in cui l’imposta è stata erroneamente assolta dal cessionario o committente con il meccanismo dell’inversione contabile … per operazioni – astrattamente – riconducibili alle ipotesi di reverse charge ma per le quali non ricorrevano tutte le condizioni per la sua applicazione”.
Un esempio? la sanzioni trova applicazione per l’impiantista che realizza in appalto un impianto idraulico in un giardino non di pertinenza di un edificio e l’acquirente assolve l’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile: la prestazione sarebbe astrattamente riconducibile al reverse charge rimanendone esclusa “solo” perché manca il legame con l’edificio.
La norma non si applica, invece, quando l’inversione contabile è utilizzata in ipotesi palesemente estranee al regime. In tal caso va applicata la sanzione proporzionale

Lascia un commento